La parte non costituita può accedere, seppure temporaneamente, al fascicolo in via telematica.
Ecco come procedere:
a) Atto principale firmato
l'avvocato inoltra alla cancelleria un’istanza definita “Atto Richiesta Visibilita” di consultazione del fascicolo, interessato tramite PEC, utilizzando il sistema PCT e contenente il riferimento del fascicolo in questione;
b) Allegato scansionato
Delega della parte interessata contenente il proprio codice fiscale nonché gli estremi del delegato che richiede la consultazione;
c) Ricevuta la busta telematica, il cancelliere potrà accogliere o rifiutare la richiesta di consultazione del fascicolo. L’esito verrà comunicato via PEC.
d) Durata nel caso di autorizzazione: l’accesso al fascicolo informatico sarà limitato per la fase e la durata di autorizzazione e si potranno effettuare tutte le operazioni che possono fare le parti costituite.