Le cartelle emesse da Equitalia sono impugnabili entro termini differenti a seconda sia del motivo per cui si intende impugnarle, sia della natura dell’importo che l’Agente della riscossione chiede in pagamento.
In sintesi il cittadino avrà:
1) Se la cartella si riferisce a sanzioni per violazioni del codice della strada
- trenta giorni per impugnarla (dinanzi al Giudice di Pace del luogo della violazione) se il motivo dell’impugnazione è la mancata notifica del verbale;
- venti giorni di tempo (dinanzi al Tribunale quale Giudice dell’esecuzione) se il motivo dell’impugnazione è qualche vizio formale della cartella stessa (ad es. mancanza di firma della cartella, mancanza delle indicazioni del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo o di compilazione della cartella ecc.);
- non avrà limiti di tempo per impugnarla (dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui la cartella è stata notificata) qualora il cittadino eccepisca la prescrizione dell’importo per decorso di oltre cinque anni dalla notificazione del verbale.
2) Se la cartella si riferisce a contributi previdenziali Inps o Inail
- quaranta giorni di tempo per impugnarla (dinanzi al Tribunale del Lavoro del luogo di residenza del contribuente) se il motivo di impugnazione si riferisce a vizi relativi al ruolo (es: l’iscrizione a ruolo dell’importo oltre i termini di decadenza previsti dalla legge);
- venti giorni di tempo per proporre opposizione (dinanzi al Tribunale del Lavoro del luogo di residenza del contribuente) se i motivi si riferiscono a vizi formali della cartella;
- non avrà limiti di tempo, invece, se verrà sollevata l’eccezione di prescrizione del credito previdenziale (sempre dinanzi al Tribunale, sezione lavoro).
3) se la cartella si riferisce a tasse o tributi statali o comunali
sempre e solo sessanta giorni di tempo per impugnarla qualunque sia il vizio che vorrà sollevare e dovrà farlo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede l’Ente creditore.
In conclusione è doveroso precisare che tutti i termini decorrono dalla data in cui la cartella viene recapitata al contribuente, oppure, in caso di assenza, dal giorno in cui lo stesso recupera il piego giacente presso l’ufficio postale.