La Legge n° 247 del 31.12.2012, pubblicata sulla G.U. n° 15 del 18.01.2013, reca la nuova disciplina della professione forense.
Numerose le modifiche introdotte al fine di garantire una maggior selezione dei professionisti e la loro continua formazione. I professionisti, inoltre, saranno obbligati ad adottare una assicurazione civile.
Le principali novità previste dalla riforma riguardano:
- consulenza legale e assistenza stragiudiziale è di competenza degli avvocati;
- accesso alla professione: tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede, senza codici commentati o annotati dalla giurisprudenza;
- assicurazione obbligatoria per il legale;
- formazione permanente;
- pubblicità: è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera trasparente, veritiera, non suggestiva, ne comparativa ;
- società tra avvocati: sono ammesse, anche di natura multidisciplinare;
- si diventa specialisti all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali, organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione;
- tariffe: il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento (in mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo);
- divieto del patto di quota lite;
- tirocinio: la durata della pratica è di 18 mesi. Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio;
- difesa d'ufficio: entro 24 mesi sarà riordinata la materia da parte del Governo;
- permanenza dell'albo: la prova dell'effettività dovrà prescindere dal reddito;
Fonte: www.quotidianolegale.it e www.altalex.com