La Cassazione con sentenza n. 18749 del 29.04.2013 ha stabilito che Colui il quale raccoglie dalla strada un cane  (o qualsiasi altro animale) non commette reato di appropriazione indebita nel caso in cui esso non venga reclamato, dal legittimo proprietario, entro venti giorni da quando è stato scoperto. 

Infatti, i giudici hanno affermato che in caso di appropriazione di animali, la norma civilistica prevista all'art. 925 c.c. coordinata con la norma ex art. 647 c.p. che disciplina il reato di appropriazione indebita  legittima il ritrovatore a impossessarsi degli animali non reclamati dal proprietario. 

La Cassazione ha stabilito che l’appropriazione di un cane smarrito costituisce reato se:

- il cane sia stato trovato per caso fortuito (in ipotesi di dolo si configura il furto);

- il cane abbia segni di riconoscimento (collare, microchip) che consentano di risalire al proprietario, ma il ritrovatore non lo abbia restituito;

- il cane sia stato rivendicato dal proprietario entro venti giorni.

Pertanto sarebbe opportuno per chi  trova un cane controllare, prima di tenerlo per sé, se l'animale ritrovato sia di qualcun altro, rivolgendosi all’anagrafe canina regionale. Quest'azione tutelerebbe il ritrovatore da una querela da parte del legittimo proprietario.

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