E' possibile parlare di “sostituzione di persona”, anche se non vi è una vera e propria disciplina in merito, nell'ipotesi in cui taluno crea una identità falsa su internet, anche solo mediante un nickname, riconducibile a un’altra persona.
Nel nostro ordinamento non esiste una norma che sanziona colui il quale crea un profilo falso su una chat o un social network. Secondo la Cassazione chi pone in essere tale condotta risponde comunque del reato di sostituzione di persona, sanzionato con la reclusione fino a un anno.
La Suprema Corte, ha spiegato che tale reato ricorre non solo nel caso di furto del nome di battesimo di un altro soggetto, ma anche nell'ipotesi in cui si utilizzi un semplice nickname riconducibile in maniera inequivoca a una persona fisica esistente.
Nel caso specifico, una donna si era iscritta a una chat erotica usando, come nick, le iniziali della propria ex datrice di lavoro – con cui aveva una causa in corso – e pubblicando il numero di cellulare di quest’ultima al solo fine di danneggiarne l’immagine.
Seppur vero, come dice la Cassazione, che il nickname è solo una identità virtuale usata nello spazio telematico, ma non per tal motivo è privo di una sua valenza concreta, perché proprio attraverso i nick gli utenti di internet si riconoscono e di conseguenza comunicano. Dunque, si è concluso che anche un profilo falso, attraverso l'utilizzo di un nickname da parte di un soggetto realmente esistente integra gli estremi del reato previsto dall'art. 494 c.p. ovvero di “sostituzione di persona”.