Iter previsto per la disciplina della convenzione di negoziazione assistita in sede di separazione e/o divorzio

1) invito a stipulare la convenzione di negoziazione rivolto alla controparte deve contenere: 

– indicazione dell’oggetto della controversia; 
– avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice al fine di decidere sulle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata; 
– firma autografa della parte certificata dall’avvocato che formula l’invito. 
L’invito interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza ma per una sola volta.
 
2) Convenzione di negoziazione
Le parti si obbligano a cooperare per il raggiungimento, entro un termine da esse prestabilito, di un accordo amichevole in forma scritta, a pena di nullità.
Deve contenere: 
– il termine, non inferiore ad 1 mese, che le parti concordano di concedersi per svolgere la procedura;
– l’oggetto della controversia; 
– la sottoscrizione autografa delle parti certificata dagli avvocati.
 
3) Esito della negoziazione
All’esito della negoziazione, le parti possono raggiungere un accordo oppure non raggiungere nessun accordo o raggiungere un accordo parziale.   In ogni caso, decorso il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura (non inferiore ad 1 mese) il procedimento di negoziazione assistita si considera esperito.
 
L’accordo così sottoscritto costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. I coniugi che intendono definire caratteristiche e condizioni della separazione o del divorzio possono stipulare una convenzione di negoziazione assistita solo se non hanno figli o hanno figli maggiorenni capaci, non portatori di handicap grave ed economicamente autosufficienti.   

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali. A tal fine, la convenzione è annotata negli archivi informatici dello stato civile, sull’atto di nascita di ciascun coniuge e sull’atto di matrimonio.
 
L’avvocato che assiste la parte è tenuto a trasmettere, entro il termine di 10 giorni dalla sua sottoscrizione, copia dell’accordo dal medesimo autenticata all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. In caso di violazione dell’obbligo, l’avvocato è punito con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
 

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