Iter previsto per la disciplina della convenzione di negoziazione assistita in sede di separazione e/o divorzio
1) invito a stipulare la convenzione di negoziazione rivolto alla controparte deve contenere:
– indicazione dell’oggetto della controversia;
– avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice al fine di decidere sulle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata;
– firma autografa della parte certificata dall’avvocato che formula l’invito.
L’invito interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza ma per una sola volta.
2) Convenzione di negoziazione
Le parti si obbligano a cooperare per il raggiungimento, entro un termine da esse prestabilito, di un accordo amichevole in forma scritta, a pena di nullità.
Deve contenere:
– il termine, non inferiore ad 1 mese, che le parti concordano di concedersi per svolgere la procedura;
– l’oggetto della controversia;
– la sottoscrizione autografa delle parti certificata dagli avvocati.
3) Esito della negoziazione
All’esito della negoziazione, le parti possono raggiungere un accordo oppure non raggiungere nessun accordo o raggiungere un accordo parziale. In ogni caso, decorso il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura (non inferiore ad 1 mese) il procedimento di negoziazione assistita si considera esperito.
L’accordo così sottoscritto costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. I coniugi che intendono definire caratteristiche e condizioni della separazione o del divorzio possono stipulare una convenzione di negoziazione assistita solo se non hanno figli o hanno figli maggiorenni capaci, non portatori di handicap grave ed economicamente autosufficienti.
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali. A tal fine, la convenzione è annotata negli archivi informatici dello stato civile, sull’atto di nascita di ciascun coniuge e sull’atto di matrimonio.
L’avvocato che assiste la parte è tenuto a trasmettere, entro il termine di 10 giorni dalla sua sottoscrizione, copia dell’accordo dal medesimo autenticata all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. In caso di violazione dell’obbligo, l’avvocato è punito con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
Separazione assistita fac simile atto