Il vulcano blocca i cieli d'Europa? La compagnia deve assistere comunque i passeggeri
Anche in caso di eventi particolarmente eccezionali, il vettore aereo non può considerarsi liberato da tutti i propri obblighi né può invocare una limitazione degli stessi a livello temporale o pecuniario. In caso di omissione, però, al passeggero spetta il solo rimborso delle spese necessarie, appropriate e ragionevoli.
Corte di Giustizia UE, Sez III, sentenza 31 gennaio 2013.