Il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri per il ritardo con cui l'aereo giunge alla sua destinazione finale sorge anche in caso di ritardo alla partenza?
Sì. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che il passeggero dovrà essere risarcito quando il volo, con una o più coincidenze, pur avendo subito solo dei minimi ritardi alla partenza - rientranti nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie avrà alla fine raggiunto la sua destinazione ultima con un ritardo di tre ore o più rispetto all'orario di arrivo previsto, dato che questa compensazione non è subordinata all'esistenza di un ritardo alla partenza.
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 26/02/2013, n. C 11/11)