Entrerà in vigore il prossimo 5 giugno la legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, la legge 20 maggio 2016 n. 76 nota come “legge Cirinnà”.

I contratti di convivenza permetteranno ai conviventi di fatto registrati (cioè a coloro che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza etero/omosessuale nei registri anagrafici) di disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune.

In questo modo conviventi di fatto potranno affidare ad un contratto:

  • il luogo nel quale convengono risiedere

  • la reciproca contribuzione in ordine alle necessità della vita in comune in relazione al patrimonio e al reddito di ognuno

  • l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni.

 

Il contratto di convivenza non può essere stipulato:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;

  • in assenza di una un’unione stabile dal punto di vista affettivo e della reciproca assistenza morale e materiale;

  • da persona minore di età;

  • da persona interdetta giudizialmente;

  • fra persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

 

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;

  • recesso unilaterale;

  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

  • morte di uno dei contraenti.

 

In caso di recesso unilaterale dal contratto di convivenza, il professionista (notaio o avvocato) deve notificarne una copia all'altro contraente con l'indicazione di lasciare l'abitazione – entro 90 giorni – nel caso la disponibilità della casa fosse nella sfera del soggetto che recede

In caso di risoluzione del contratto di convivenza, occorre invece provvedere a notificare l'etratto del matrimonio o dell'unione civile all'ex partner e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto che così viene a risolversi.

Infine, in ipotesi di cessazioneper effetto della morte di uno dei due partners, quello superstite (o gli eredi del defunto), debbono notificare l'estratto di morte al professionista intervenuto nella stipula del contratto di convivenza, affinchè proceda all'annotazione a margine del contratto stesso e di conseguenza a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

 

I contratti devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini di renderlo opponibile ai terzi il notaio o l’avvocato che ha autenticato l’atto deve provvedere - entro dieci giorni - a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine della iscrizione del contratto stesso nei registri dell’anagrafe nei quali è registrata la convivenza.

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