Dal 1993 non sussiste più il divieto di guidare la propria auto con ciabatte, sandali, zoccoli e tacchi alti. Non è neppure vietato condurre il mezzo a piedi nudi.
Nonostante ciò nel codice della strada, vi sono delle indicazioni che richiamano il buon senso dei conducenti. A tal proposito:
- il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere ogni manovra necessaria in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del mezzo (Art. 141, c. 2, C.d.S.);
- il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie alla guida (Art. 169, c. 1, C.d.S).
Resta innegabile che alcune calzature riducano le possibilità di controllo della vettura per via della loro conformazione influendo sull’aderenza aumentando la possibilità di slittamento
nel caso di incidente. in tale ipotesi nel verbale redatto dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro, potrebbe essere annotato l’utilizzo di una calzatura non idonea a consentire la guida in condizioni di totale sicurezza. Circostanza questa che potrebbe essere valutata negativamente dalla propria Compagnia di Assicurazioni, riducendo il risarcimento in virtù del riconoscimento della responsabilità in capo al conducente, se dovesse essere dimostrato che la ciabatta o un tacco troppo alto hanno compromesso o comunque influito sulla capacità di frenata.
Pertanto pur non essendo espressamente vietate l'utilizzo di sandali o simili, il consiglio è quello di usare delle scarpe comode.