Nel momento in cui l'automobilista riceve la notifica di una multa, deve prestare attenzione ad un tranello previsto dalla legge: ovvero “l'invito a comunicare i dati di chi era alla guida del mezzo al momento dell’infrazione” così come previsto dall'art. art. 126 bis cds. Seppur apparentemente trattasi di un invito, nella realtà ha carattere di obbligatorietà, quando non si sia provveduto alla contestazione immediata della contravvenzione. Ciò può portare a multe molto alte, anche oltre mille euro.
L'automobilista, entro 60 giorni dalla notifica della contravvenzione, ha il dovere di comunicare il nome di colui che era alla guida del mezzo all’autorità che ha emesso la multa affinché possa procedere, alla decurtazione dei punti dalla patente. Tale comunicazione deve preferibilmente avvenire con raccomandata a.r. compilando l'apposito modulo che viene inviato in allegato alla multa.
Nell'ipotesi di mancata comunicazione, senza giustificato motivo, dei dati del conducente alla guida al momento dell'infrazione, non si procederà alla decurtazione di punti, bensì alla notifica (entro i 150 giorni successivi alla scadenza dei sessanta giorni suddetti) di una ulteriore sanzione da 419 a euro 1.682.
Spesso l'automobilista ritiene di non essere in grado di ricordare l’effettivo conducente ritenendo a tal proposito che ciò possa costituire un “giustificato motivo” al fine di inviare una comunicazione negativa ed evitare di conseguenza la decurtazione dei punti. La più recente giurisprudenza ritiene, al contrario, che tale motivo non sia accettabile.
Il pagamento spontaneo e immediato della multa da parte del proprietario del mezzo costituisce un’implicita ammissione, di essere l’effettivo conducente. Così, facendo, si tralascia di inviare la comunicazione dei dati del conducente.
La nuova sanzione pertanto che ne deriva, da tale omissione, costituisce un autonomo illecito che prescinde dalla multa.
In ipotesi di contestazione della multa davanti al giudice di pace, l'automobilista non è esonerato dall’obbligo di comunicare i dati al fine della decurtazione punti dalla patente.
La comunicazione dei predetti dati è un obbligo giuridico autonomo a cui bisogna adempiere anche in caso di asserita nullità della multa.
In tale ipotesi, l’autorità procederà a sottrarre i punti dalla patente del conducente; i quali saranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso.
Le tesi in proposito sono:
a) se il ricorso viene accolto, non ci sarà l’obbligo di comunicare i dati del conducente;
b) se il ricorso viene rigettato, l’obbligo di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni decorre dal deposito della sentenza.
Secondo il Ministero, è necessario, una volta finita la causa, provvedere alla notifica di un nuovo verbale con un nuovo termine di sessanta giorni concesso per compiere tale comunicazione.
Concludendo, quando ci si vede notificare a casa una contravvenzione, bisogna sempre ricordarsi di comunicare, entro i 60 giorni successivi, i dati del conducente. sia nel caso di impugnazione della stessa dinanzi al giudice di pace , sia che la si paghi spontaneamente.