Atto di citazione, ricorso, precetto, intimazione a testimone, decreto ingiuntivo: sono numerosi gli atti che l’ufficiale giudiziario o il postino può recapitare alla vostra residenza; per ognuno di essi il comportamento da tenere è differente.
A seconda del tipo di atto che avete ricevuto c’è un comportamento diverso da tenere.
Ecco i alcuni tipi di documenti dei principali procedimenti civili con i quali confrontarsi e i relativi comportamenti da tenere.
-
Atto di citazione
L'atto di citazione è un atto processuale scritto, proposto da colui che avanza la domanda giudiziale, denominato attore, con il quale si richiede tutela giurisdizionale.
Con questo atto si dà conoscenza al destinatario (c.d. convenuto) dell'intenzione di avviare una causa civile nei suoi confronti.
Nell'ipotesi di citazione in un giudizio di secondo grado, l'atto sarà denominato “atto di appello”.
Termini
Tra la notifica, ovvero di consegna dell'atto, e la prima udienza deve intercorrere un termine di non meno di 90 giorni liberi.
Tale termine è ridotto della metà per i giudizi innanzi al Giudice di Pace.
Occorre precisare che la data dell'udienza potrebbe essere differita poiché il giorno e il mese sono scelti dall’avvocato, e non sempre coincidono con il giorno effettivo di udienza del giudice.
Cosa fare: è bene andare dall’avvocato e conferire mandato per la difesa.
Attenzione: ci sono determinate eccezioni (per esempio quella di incompetenza del giudice) che possono essere fatte valere solo se ci si costituisce in causa almeno 20 giorni prima dell’udienza.
-
Atto di ricorso
Nella sostanza, è simile all’atto di citazione, solo che si chiama “ricorso” per determinati tipi di controversie (la più frequente è in materia di lavoro).
L’unica differenza importante rispetto all’atto di citazione è che qui la data di prima udienza è stata fissata dal Giudice (in un foglio allegato, chiamato “decreto”) e, quindi, non c’è bisogno di andare a controllare che essa coincida con quella effettiva.
-
Decreto ingiuntivo
La ricezione di un decreto ingiuntivo, vuol dire che qualcuno ritiene che non lo abbiate pagato o non gli abbiate riconsegnato una cosa di sua proprietà. Se credete che questo soggetto si sbagli è possibile fare “opposizione”.
Termini: I tempi per fare opposizione: 40 giorni. Un giorno di ritardo farà diventare “definitivo” il decreto ingiuntivo.
-
Citazione o intimazione a testimoniare
Nessuno vuole qualcosa da voi o cerca di “farvi del male”. L’unica cosa che vi si chiede è di andare dal giudice, nell’udienza indicata nel foglio che avete ricevuto, e testimoniare su ciò che il giudice stesso (o gli avvocati) vi chiederanno.
Non potete sapere in anticipo le domande: è illegale e nessun avvocato dovrebbe farlo.
Termini: la data prestabilita di udienza a cui presenziare è indicata nel foglio ricevuto.
In caso di impossibilià dovuti a impegni di lavoro o di salute che impediscono di presentarsi in tribunale, è possibile presentare idonea giustificazione che attesti l’impossibilità.
Cosa fare: presentarsi in udienza per testimoniare, un obbligo civile e legale. In caso di assenza ingiustificata il giudice potrà disporre, oltre ad una multa, anche l’accompagnamento coattivo con la forza pubblica.
-
Atto di precetto
Con l’atto di precetto, si invitando a pagare o a consegnare una cosa entro il termine massimo di 10 giorni. Se non si adempie, il creditore potrà iniziare l’esecuzione forzata.
L’atto di precetto deriva sempre dall’esistenza di un titolo già in possesso: una sentenza, da un decreto ingiuntivo che non avete opposto, da un assegno, una cambiale, un atto notarile.
Termini: come detto, l’atto vi assegna 10 giorni di tempo per adempiere. Non è però detto che, allo scadere, vi troverete l’ufficiale giudiziario a casa. Ma non trascorreranno più di 90 giorni: dopo i quali, infatti, il precetto diventa inefficace e l’avvocato sarà costretto a notificarvene un altro.
Cosa fare: é possibile concordare un piano di pagamento, contattando l’avvocato di controparte, oppure domandare un termine, per adempiere, più lungo di quello che vi è stato dato.
Se invece ritenete che vi sia stato un errore (perché magari avete già pagato o non siete il soggetto passivo tenuto a pagare), allora potrete andare da un avvocato che farà opposizione all’atto. In tal caso, l’opposizione non ha un termine di scadenza.
-
Intimazione di sfratto
Con questo atto, il padrone di casa vi sta citando davanti al tribunale, all’udienza indicata nell’atto stesso, per mandarvi via dall’appartamento, perché non avete pagato qualche canone mensile oppure perché il contratto è scaduto.
Termini: vale quanto già detto per l’atto di citazione.
Cosa fare: potrete non presentarvi all’udienza e, in tal caso, lo sfratto verrà probabilmente confermato (sempre che il giudice verifichi la correttezza del procedimento). Oppure potrete presentarvi e chiedere un termine per pagare (cosiddetto “termine di grazia”).
Diversamente, se avete ragioni per contestare la richiesta del locatore, potrete fare opposizione. Si aprirà, in tal caso, una causa ordinaria, che si concluderà con una sentenza di merito.
-
Preavviso di sfratto
Se avete ricevuto questo atto è molto probabile che sia stato già ottenuto, contro di voi, dal giudice, uno sfratto esecutivo e che vi sia stato notificato un precedente atto di precetto.
Con il preavviso di sfratto, l’ufficiale giudiziario vi comunica che, nella data indicata nell’atto, verrà da voi, munito dei documenti che attestano il diritto del padrone di casa, e vi chiederà di abbandonare l’appartamento, consegnandogli le chiavi.
Termini: l’ufficiale giudiziario, non trovando nessuno in casa, rinvia l’accesso ad altra data. Anche il ricorso alla forza pubblica non è immediato, ma è necessario aspettare qualche giorno.
Cosa fare: il comportamento più corretto è di contattare il padrone di casa e trovare un accordo, pagandogli, quanto più possibile, gli arretrati.
-
Pignoramento presso terzi
In questo caso, qualcuno vuole “bloccare” le somme accreditate dalla banca o dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Si tratta di un vostro creditore o, di qualcuno che ritiene che gli dobbiate del denaro.
Termini: in realtà, nel momento stesso in cui l’atto vi è stato notificato, se avete un conto corrente presso l’istituto indicato nell’atto o prestate lavoro presso l’azienda indicata nell’atto o siete titolari di una pensione superiore al minimo vitale, le somme sono già state bloccate, in attesa che il giudice, all’udienza indicata, confermi il pignoramento e attribuisca al creditore tutte le somme nel frattempo accantonate.
Cosa fare: entro l’udienza è possibile presentare una opposizione. Diversamente, se non si possiede alcuna somma nella banca o non si è dipendenti di una ditta o non ricevete alcuna pensione, potete anche ignorare il documento.