Il termine per proporre querela per appropriazione indebita da parte del marito nei confronti della moglie separata, che gli ha fatto “sparire” tutti i mobili della casa familiare a lui assegnata, decorre dall’immissione in possesso dell’immobile (e non dall’assegnazione). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 11276/2013, perché è da quel momento, cioè quello della immissione nel possesso dei propri beni che “ha avuto modo di percepire la definitiva volontà dell’imputata di invertire il possesso dei beni, avendoli rimossi dalla loro ordinaria collocazione e non consegnandoli all’avente diritto”.
(Cass. pen. sezione II sentenza n. 11276/2013)