Le principali novità' in sintesi.

  • Domiciliari pena principale. Entra nel codice penale a pieno titolo la pena detentiva non carceraria (reclusione o arresto presso l'abitazione o altro luogo). I domiciliari dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale e' fino a 3 anni. Per la reclusione va da 3 a 5 anni, sara' il giudice a decidere tenendo conto della gravita' del reato e della capacita' a delinquere.
  • Detenzione oraria. La detenzione non carceraria potrà' avere durata continuativa: per singoli giorni della settimana o per fasce orarie. Inoltre potrà essere prescritto il braccialetto elettronico. Continueranno a restare in carcere i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile tenendo conto della tutela della persona offesa.
  • Lavori di pubblica utilità. Nel caso di reati per cui e' prevista la detenzione domiciliare, il giudice potrà affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita' per almeno 10 giorni (durata minima).
  • Meno reati. In forza di una delega il governo trasformera' in illeciti amministrativi una serie di reati. La depenalizzazione riguarderà: tutte le infrazioni che oggi sono punite con la sola multa o ammenda L'Immigrazione clandestina è tra i reati depenalizzati, fermo restando penalmente sanzionabile il reingresso in violazione del provvedimento di espulsione. Al contrario non  rientreranno nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d'azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprieta' intellettuale e industriale.
  • Probation. Per reati puniti con reclusione fino a 4 anni, pena pecuniaria o per i quali e' prevista la citazione diretta a giudizio, l'imputato puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Si tratta di lavori di pubblica utilita' al fine di porre in essere condotte riparatorie e risarcitorie, con l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l'esito e' positivo, il reato si estingue. Diversamente in caso di trasgressione del programma e/o di nuovi delitti scatta la revoca. Occorre precisare che la prescrizione e' sospesa.
  • Assenza imputato. La contumacia viene eliminata. Se l'imputato risulta irreperibile (dopo un primo tentativo di notifica), il giudice sospende il processo acquisendo le sole prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni successivo, dispone nuove ricerche dell'imputato. Per tutta la durata dell'assenza, e' sospesa la prescrizione. Se, diversamente, le ricerche danno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza per il decorso del processo. L'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento

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