Tizio, impiegato presso un pubblico impiego ha sempre condotto una vita onesta. A seguito di un grave lutto nella sua famiglia, ha proseguito la sua attività lavorativa nonostante il suo stato di debolezza psichica. A causa di un malinteso organizzativo aggredisce il suo collega e lo ferisce gravemente. Si costituisce e gli vengono riconosciuti gravi disturbi. Quali conseguenze derivano dal suo gesto?
Nel nostro ordinamento, secondo il principio di colpevolezza, affinchè si concreti un reato non è sufficiente che l 'autore del reato abbia realizzato un fatto offensivo ma è altresì necessario che sussista un nesso causale ed un nesso psichico tra l 'agente e il fatto criminoso. La colpevolezza si è sviluppata nel diritto penale moderno sotto due orientamenti: la concezione psicologica ravvisa l 'elemento della colpevolezza nel rapporto psicologico tra il soggetto agente e l'azione che cagiona l'evento, mentre secondo la concezione normativa, la colpevolezza è il giudizio di rimproverabilità per l 'atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere. La struttura della colpevolezza è complessa e richiede la presenza di 4 elementi costitutivi: l'imputabilità, la conoscenza, (o almeno la conoscibilità del precetto penale), il dolo o la colpa e l'assenza di causa di esclusione della colpevolezza. Secondo la concezione psicologica, l'imputabilità e la colpevolezza, appartenendo a ambiti diversi richiedono un accertamento distinto da parte del giudice. Mentre nella concezione normativa l'imputabilità è il presupposto della colpevolezza, non essendo immaginabile un non imputabile di condotte colpose o dolose, ciò in relazione all' art 27 Cost. Nel caso di specie, occorre partire dal concetto di “ infermità” che non si identifica necessariamente con l'infermità mentale, dato che possano essere comprese anche infermità fisiche (Cass. N° 961288). Rientrano nel concetto di infermità anche gravi disturbi della personalità, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità. Il concetto di infermità mentale recepito dal codice penale è più ampio rispetto a quello di malattia di mente, di modo che, non essendo tutte malattie di mente inquadrate nella classificazione scientifica delle infermità, nella categoria dei malati di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più complesse. In tal caso è necessario accertare l'esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche e il determinismo dell'azione delittuosa ( Cass N° 19532/03). Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( n 9163/05) che hanno adottato una soluzione ancora più vasta : rientrano nel concetto di infermità non solo le malattie mentali, ma anche i gravi disturbi della personalità purchè accertati dal Giudice e tali da incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto agente e purchè collegati da un nesso causale con il reato. Nel procedere alla distinzione tra infermità totale e parziale occorre far riferimento al grado di alterazione mentale e non alla sua estensione, infatti vizio parziale non è la patologia che interessa soltanto una parte della mente, ma quella che la menoma tutta però in maniera meno grave rispetto al vizio totale. Ai fini del riconoscimento della diminuita imputabilità non basta la sussistenza di semplici anomalie di carattere o di manifestazioni di tipo nevrotico con carattere psicotico o sporadico, ma occorre uno stato psicologico che incidendo sullo stato di mente dell'autore del reato, sia in grado di scemare le sue capacità intellettive o volitive (Cass. N° 3075/83). Perché si possa ravvisare la diminuente di cui all'art 89 cp, occorre che venga accertato uno stato clinicamente definibile come morboso, tela da determinare in concreto una consistente riduzione delle facoltà intellettive e volitive dispiegate dall'agente per commettere uno specifico reato. Alla luce di quanto detto Tizio può essere qualificato come soggetto non imputabile a condizione che il grave disturbo della personalità da cui è affetto sia tanto grave da aver inciso sulla sua capacità di libera determinazione e in rapporto di causa-effetto al delitto commesso.
Avv. Rossella D'Onofrio