Il regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 6/2014 in attuazione dell’art. 11 l. n. 247/2012 prevede le nuove modalità per la formazione continua per gli avvocati in vigore dal 1° gennaio 2015
Il numero dei crediti formativi per gli avvocati, pena sanzione disciplinare, sale a 60 crediti in 3 anni (almeno 15 all’anno), di cui 9 da dedicare a ordinamento, previdenza o deontologia forense. E' prevista anche la formazione a distanza con piattaforme online, ma solo fino al 40% dei crediti del triennio.
Ma vi è di più. Viene introdotto un attestato di formazione continua, lo stesso verrà rilasciato dal Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’iscritto, il quale dovrà provare l’adempimento dell’obbligo formativo previa verifica dell’effettività dell’adempimento.
Lo stesso sarà considerato titolo per l’iscrizione negli elenchi previsti da norme specifiche, da convenzioni, o dai Consigli dell’Ordine su richiesta degli Enti pubblici, per accettare la candidatura in merito alla nomina di incarichi o di commissario d’esame e, infine, per ammettere dei tirocinanti alla frequenza del proprio studio.