La disciplina sulla “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare" è stata introdotta dal D.L. 12.9.2014 n. 132, successivamente modificata dal D.L. 27.6.2015 n. 83, dalla legge di conversione di detto decreto legislativo, L. 6.8.2015, n. 132, e dal D.L. 3.5.2016, n. 59.
In sostanza con il nuovo istituto disciplinato dall'art. 492 bis cpc, il creditore, munito di titolo esecutivo e precetto, ha facoltà di proporre un’istanza al Presidente del Tribunale affinché, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizzi l’ufficiale giudiziario ad accedere, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle P.A.
Occorre precisare però che nella versione attuale, si ha una prima fase per la richiesta al Presidente del Tribunale di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare, una seconda fase per la richiesta delle informazioni rilevanti ai gestori delle banche dati pubbliche ed, infine, una terza fase per l’avvio di una normale procedura di espropriazione sulla base delle informazioni ottenute.
Per il deposito dell’istanza è necessario che il creditore sia munito di titolo esecutivo, che abbia notificato l’atto di precetto e che sia decorso il termine con esso indicato.
Il Giudice competente è il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 492 bis I co. cpc) ed è previsto il pagamento di un contributo unificato di € 43,00.
Si precisa che l’accesso dell’ufficiale giudiziario e/o del creditore alle banche dati è gratuito ai sensi del’art. 155 quater ultimo comma cpc. Tuttavia, per l’accesso all’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento di tributi speciali in funzione del numero di pagine dei documenti rilasciati.
L’istanza deve essere depositata telematicamente sul ruolo SICID VG e dovranno essere allegati:
- titolo esecutivo con attestazione di conformità all’originale;
- atto di precetto con attestazione di conformità all’originale;
- procura alle liti;
Per depositare telematicamente l’istanza presso l’AGENZIA DELLE ENTRATE è necessario:
- inviare una pec all’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale competente
- nell’oggetto della pec è opportuno indicare: “Accesso alle banche dati ex art. 492 bis cpc autorizzato dal Tribunale di ….”;
- nel corpo della pec si può predisporre il testo dell’istanza di accesso all’Agenzia delle Entrate indicando i dati del creditore, della procura, del provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale
Inoltre dovranno essere allegati:
- la procura alle liti in forza della quale è stata presentata l’istanza;
- l’istanza ex art. 492 bis cpc in copia conforme corredata da attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 16 co. 9 bis DL 18.10.2012 n. 179, conv. L. n. 221/12, firmata digitalmente;
- il decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale in copia conforme corredata da attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 16 co. 9 bis DL 18.10.2012 n. 179, conv. L. n. 221/12, firmata digitalmente.
A seguito del deposito dell’istanza, si riceverà una pec dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, con la quale verrà comunicato:
- l’accoglimento della richiesta e la data in cui l’accesso alle banche dati è stato effettuato;
- il dettaglio delle banche dati interrogate e l’arco di tempo che è stato preso in considerazione per la ricerca, ovvero: le dichiarazioni dei redditi (ai fini della ricerca viene preso in considerazione l’ultimo biennio); gli atti del Registro (vengono trasmesse le risultanze relative agli ultimi dieci anni); l’archivio dei rapporti finanziari (vengono trasmesse le risultanze dell’ultimo anno);
- i costi dell’accesso ovvero i tributi speciali dovuti ai sensi del d.p.r. 26.10.1972 sono indicati nella tabella presente nella missiva e variano in funzione del numero di pagine trasmesse; e saranno pagati mediante F24 codice tributo 1538
È possibile presentare medesima istanza, a mezzo PEC, anche presso la BANCA DATI INPS competente in relazione al comune di residenza del debitore
al fine di ottenere le seguenti informazioni:
- l’esistenza di eventuali rapporti di lavoro, il nominativo ed il codice fiscale del datore di lavoro;
- l’esistenza di eventuali trattamenti pensionistici o di altre prestazioni a sostegno del reddito (es. l’indennità di disoccupazione) ed il loro ammontare.
- l’esistenza di TFR/TFS dei dipendenti pubblici o il TFR nel caso in cui intervenga il Fondo di Garanzia;
- informazioni circa l’esistenza di diritti a eventuali rimborsi per i lavoratori autonomi.