Per i Giudici di legittimità infatti, “se è vero che nel determinare la durata della sospensione della patente di guida - sanzione che, data la natura amministrativa attribuitale, rimane estranea al ‘patteggiamento’- il giudice dispone di un potere discrezionale, è altresì vero che, comunque, allorché intenda fissarla in misura notevolmente distante dai minimi previsti dalla legge, o addirittura nei massimi, come nel caso di specie, ha il dovere di indicare le ragioni della sua decisione”.

A tale obbligo non si è attenuto il tribunale di Roma, il quale nello stabilire in un anno la durata della sospensione si è limitato ad indicare la quantificazione della sanzione accessoria applicata senza nulla chiarire circa le ragioni per le quali ha ritenuto di applicarla nella misura massima prevista dalla legge.

Per tale motivi la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno annullare la sentenza, limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, con rinvio, per nuovo pronunciamente sul punto, al Tribunale di Roma.

(Corte di Cassazione con la sentenza n. 35839/2013)

Contatta l'avvocato

Invia la richiesta via eMail

Richiesta parere
via eMail

Fissa un appuntamento telefonico

Appuntamento
al telefono

 

Fissa un appuntamento in studio

Appuntamento
in studio

Sedi

73100 Lecce, LE
Piazza Mazzini, 72
74015 Martina Franca, TA
Via S. Quasimodo, 12

drLogo

Contatti

mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Telefono +39.0832.1832129
Mobile +39.320.7044664