Esecuzione immediata del decreto che modifica le condizioni di affidamento e assegno. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n° 10064/2013 del 26.04.13 hanno stabilito che è immediatamente esecutivo il decreto del tribunale che modifica le condizioni economiche dei coniugi dopo la separazione o il divorzio, così come lo è il decreto che rivede le disposizioni sull’affidamento dei figli. Questo è da considerare alla stregua del fatto che è altrettanto esecutivo in via immediata il provvedimento emanato dal Presidente del Tribunale nella fase preliminare del giudizio di separazione e divorzio.
Dalla innovativa pronuncia ne consegue, sul piano pratico, la possibilità di chiedere, già con l’emissione del decreto – senza bisogno di ulteriori provvedimenti e formalità (come la clausola di esecutorietà) – l’adempimento e l’esecuzione di quanto disposto dal giudice nel decreto stesso.
Ciò ha permesso di superare la precedente tesi negativa che per i procedimenti in questione applicava la procedura in Camera di Consiglio e, quindi, anche la previsione di esecutorietà solo ad opera del giudice. Una soluzione che poneva questioni di discriminazione dei giudizi in materia di famiglia rispetto agli altri procedimenti per i quali è già prevista, per legge, l’esecutorietà della sentenza resa in primo grado.