Tizia e Caio uniti in matrimonio, hanno due figlie. Queste rivelano alla mamma di subire abusi sessuali dal padre. In un primo momento Tizia adotta delle cautele che si riveleranno inutili dopo la ritrattazione delle figlie unita alla promessa del padre. In seguito Tizia scopre che le figlie hanno raccontato tutto alla zia. Come si delinea la posizione di Tizia? 

In tema di reati contro la libertà sessuale, grava sui genitori e sugli altri soggetti cui i minori risultino eventualmente affidati l'obbligo giuridico di impedire, se non il verificarsi, quanto meno il protrarsi di fatti delittuosi in danno dei minori, in quanto titolari di una posizione di garanzia commessa a loro dovere di tutela e sorveglianza. Non sussiste a carico del genitore, un obbligo di denuncia quando venga a conoscenza di abusi sessuali commessi a danno del figlio, potendo l'evento essere impedito anche ponendo in essere atti diversi a tutela dell'integrità sessuale della vittima. nel caso di specie, occorre partire dal concetto di "omissione" definito penalmente come condotta criminosa che si manifesta mediante un comportamento negativo. In sostanza il soggetto tenuto al compimento di un'azione, non la pone in essere. Questa tipologia di reati si divide in due categorie: reati omissivi propri (condotta violitiva che non produce alcun elemento giuridicamente rilevante) e reati omissivi impropri (previsti dalla legge come risultato di una combinazione tra l'art. 40 CP e una fattispecie incriminatrice di parte speciale). Una differenza importante è data dal fatto che i primi possono qualificarsi come "propri o comuni", mentre i secondi sono tutti "propri" perchè presuppongono la qualifica del soggetto agente, cioè, la posizione di garanzia. Diverse sono le posizioni in merito all'obbligo di garanzie. Una teoria più tradizionale afferma che per poter parlare di non obbligo di garanzia occorre una fonte formale che individui quell'obbligo, mentre per converso per la teoria funzionale l'obbligo deriva dal rapporto concreto che la situazione fattuale crea tra i due soggetti. 

Di recente, la dottrina ha elaborato una terza teoria: "costituzionalmente orientata" gravante di soggetti predefiniti forniti di poteri e di conseguenza di possibili interventi impeditivi. A questo punto, però, è da considerare fonte degli obblighi di garanzia non più a legge penale, bensì quella extrapenale. Nel caso specifico il genitore esercente la potestà sui figli minori è titolare di una posizione di garanzia costituito dall'art. 147 CC che comporta l'obbligo di tutelare la vita e l'incolumità dei minori contro gli aggressori. Ciò impone l'adozione di interventi che mirino alla cessazione dell'attività delittuosa. Il genitore risponde, penalmente degli atti di violenza sessuale che compie sui figli, quando sussistono condizioni costituite conoscenza/conoscibilità dell'evento; conoscenza/riconoscibilità dell'azione; possibilità oggettiva di impedire l'evento (Cass. n°4730/08).
In relazione a caso de quo Tizia ha creato una situazione tale affinché l'uomo avesse la possibilità di reiterare gli abusi, pertanto potrebbe ravvisarsi nella condotta della stessa l'ipotesi del concorso del reato.

Avv. Rossella D'Onofrio

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