Il decreto legge 132/2014 sulla giustizia civile ha introdotto una nuova disciplina denominata “convenzione di negoziazione assistita dall’avvocato” che consente risolvere una controversia che riguarda diritti disponibili, senza passare per il processo civile, attraverso l’assistenza obbligatoria dell’avvocato.
La negoziazione consiste in un accordo, mediante l’assistenza di uno o più avvocati, con il quale le parti convengono al fine di risolvere la controversia in via amichevole. La parte è libera di scegliere se stipulare tale convenzione o meno. In alcuni casi, la parte è obbligata ad invitare la controparte a stipulare la convenzione, pena l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale. La disciplina si applica:
– dal 13 settembre 2014 in via facoltativa;
– decorsi 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in via obbligatoria.
La negoziazione assistita ruota intorno alla figura dell’avvocato sul quale ricadono:
- Obblighi informativi:nel momento in cui la parte conferisce l'incarico all'avvocato egli ha l’obbligo di informarlo della possibilità o dell’obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita;
- Obblighi di assistenza: l’avvocato deve assistere la parte in tutta la procedura di negoziazione assistita;
- Obblighi di riservatezza: l’avvocato deve tenere riservate le informazioni ricevute.
L’avvocato ha diritto al compenso per la prestazione effettuata. Qualora la negoziazione assistita obbligatoria, coinvolga una parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio non deve pagare il compenso all’avvocato e depositare una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Gli avvocati che hanno assistito le parti nella procedura di negoziazione non possono essere nominati arbitri nelle controversie aventi lo stesso oggetto o ad essa connesse.